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Il Catalogo MEPA: quando l'offerta pubblica di vendita incontra il dovere di evasione dell'ordine.

Aggiornamento: 11 giu


Catalogo MEPA

Con una news del 29/03/2023 pubblicata su acquistinretepa.it, Consip ha reso noto agli operatori economici abilitati al Bando MEPA “Beni” (ma il principio è da intendersi applicabile anche al bando “Servizi”) che sono state rilevate offerte a Catalogo non conformi ai requisiti del Capitolato Tecnico del Bando e della specifica Categoria di Abilitazione di riferimento.

Gli operatori economici vengono, pertanto, invitati ad aggiornare il proprio catalogo, eliminando le offerte non conformi, sottolineando l'importanza di seguire le regole generali per la corretta gestione del catalogo.

A tal proposito, si segnala e si richiama il riferimento su tale specifica tematica, e cioè l’articolo 37 – Obblighi di corretta gestione del Catalogo delle "REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE": in questo articolo si pone in capo all’operatore economico l’incombenza e quindi l’obbligo di inserire a catalogo beni e servizi “…in conformità alla documentazione della procedura per cui l’Operatore Economico stesso ha ottenuto l’Ammissione.”

Da ciò ne deriva che, in caso di rilevata difformità, Consip si riserva la facoltà di dare seguito a talune azioni sanzionatorie: la mancata conformità alle norme, infatti, può portare alla cancellazione delle righe di catalogo non conformi e, in alcuni casi, all'adozione di ulteriori misure nei confronti degli operatori economici inadempienti, come ad esempio la sospensione da un minimo di 10 e fino ad un massimo di 180 giorni a seconda della tipologia della violazione rilevata.

Alla luce della news pubblicata dalla Consip, riteniamo opportuno fare alcune considerazioni sull’importanza del Catalogo, non solo sotto l’aspetto tecnico, ma anche e forse soprattutto sotto l’aspetto giuridico da non sottovalutare.

Le Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione edite da CONSIP S.p.A. definiscono all’articolo 2 il Catalogo come “l’elenco dei Prodotti e/o dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dall’Operatore Economico ed esposti all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria merceologica e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito”.

Il Catalogo MEPA è stato istituito con lo scopo di semplificare, razionalizzare e velocizzare le procedure di acquisto della pubblica amministrazione, garantendo al contempo i principi di trasparenza e di efficienza delle procedure pubbliche di affidamento. Attraverso il Catalogo, infatti, le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare di fatto delle indagini di mercato a tutti gli effetti attraverso una mera comparazione dei prezzi pubblicati (a parità di condizioni tecniche) dai vari operatori economici e, una volta individuato il prodotto/servizio che tecnicamente soddisfa l’esigenza ed al prezzo ritenuto congruo, generare eventualmente un Ordinativo Diretto di Acquisto, che costituisce l’accettazione da parte della Stazione Appaltante dell’offerta pubblicata dall’Operatore Economico nel Catalogo.

Uno dei temi più interessanti del Catalogo MEPA è che i prodotti ed i servizi inseriti al suo interno sono considerati offerte pubbliche di vendita ai sensi dell’art. 1336 del codice civile, il che significa che gli operatori economici che partecipano a questo marketplace hanno l'obbligo di evadere gli ordinativi che ricevono dai c.d. “punti ordinanti” delle amministrazioni pubbliche (ndr. gli ordinativi tecnicamente infatti assumono la natura giuridica di "accettazioni" da parte delle PA delle proposte contrattuali a catalogo dei fornitori).

Questo obbligo di evasione dell'ordine, tuttavia, è subordinato al rispetto di specifiche condizioni previste dai vari Capitolato d’Oneri.

In particolare:

  1. il lotto minimo di Prodotti o Servizi che possono essere ordinati;

  2. l’Importo Minimo di Consegna

  3. l’area di consegna;

  4. l’eventuale Disponibilità Minima Garantita di Prodotti o Servizi acquistabili


Ma cosa significa esattamente questo?


In pratica, significa che gli operatori economici che inseriscono prodotti a Catalogo devono essere consapevoli di essere in grado di evadere gli ordini ricevuti, purché però questi soddisfino le condizioni previste. In altre parole, se il valore dell'ordine - ad esempio - è inferiore al minimo d'ordine previsto, l'operatore economico ha il diritto di rifiutare l'ordine e non dare seguito all’evasione.

Infatti, in base alle Condizioni Generali di Contratto relative alla fornitura di Prodotti (vers. 2.0 Settembre 2022) “…lOrdinativo è privo dell’efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso all’Ordinativo”.

Questa caratteristica del Catalogo MEPA è centrale per garantire la corretta esecuzione delle procedure di acquisto della pubblica amministrazione, ma parimenti per tutelare gli operatori economici che partecipano al MEPA. Infatti, il rispetto del “minimo d'ordine” previsto consente agli operatori economici di evitare di dover accettare ordini di piccolo valore che potrebbero non essere convenienti per loro.

Di contro, le imprese abilitate devono assicurarsi di mantenere costantemente aggiornato il proprio catalogo, al fine di evitare di dover accettare ordinativi dalle pubbliche amministrazioni a prezzi non aggiornati: aggiornare regolarmente il catalogo sul MEPA è essenziale per le imprese, in quanto una volta che un'impresa ha accettato un ordinativo, non può più modificarne il prezzo. Pertanto, se il prezzo del prodotto o del servizio è cambiato nel frattempo, l'impresa deve comunque vendere il prodotto o offrire il servizio alla PA al prezzo in quel momento pubblicato a catalogo, il che potrebbe comportare una perdita finanziaria per l'impresa. Per questo motivo, le imprese devono assicurarsi di aggiornare costantemente il loro catalogo sul MEPA, al fine di evitare rischi finanziari e garantire la loro competitività sul mercato.

Un'ultima ipotesi prevista dalle Condizioni Generali di Contratto, che può compromettere la validità e l'efficacia di un Ordinativo Diretto di Acquisto a Catalogo, è "... la non sussistenza di

situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine". In altre parole, se l'Ordinativo Diretto di Acquisto perviene da una Pubblica Amministrazione che sia inadempiente nei confronti del fornitore ,relativamente ad obblighi di pagamento derivanti da contratti precedentemente stipulati tra le parti (sempre all’interno del MEPA), l'impresa ha la facoltà di non evadere l'ordine stesso.

E' opportuno segnalare che tale facoltà va esercitata con modalità e tempistiche stabilite dalle Condizioni Generali di Contratto e cioè entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'Ordinativo, dandone apposita comunicazione alla Stazione Appaltante attraverso un documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato alla Pubblica Amministrazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata. Va da sé che al venir meno dell'esercizio di tale facoltà, il contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed efficace tra le parti.

In definitiva, il Catalogo MEPA rappresenta uno strumento innovativo e utile per semplificare le procedure di acquisto della pubblica amministrazione, ma l’Operatore Economico deve aver cura di mantenerlo sempre aggiornato, in termini di prodotti e servizi e dei relativi prezzi offerti, oltreché evidentemente alla consapevolezza che i prodotti e i servizi offerti a Catalogo siano effettivamente disponibili.


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